La Consulta boccia il referendum su autonomia differenziata

Manifestazione contro l’A.D.

Bocciato dalla Consulta il referendum sull’Autonomia differenziata dichiarato inammissibile. “La Corte costituzionale ha deciso oggi in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale’.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e Stampa fa sapere che -“la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024“.

La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore” – si legge ancora nella nota. 

Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni“.

La Corte Costituzionale ha deciso oggi in Camera di Consiglio anche i giudizi sull’ammissibilità dei 5 referendum tra cui quelli su cittadinanza e Jobs Act.

Ammissibili dunque la “richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana” – si legge in una nota dell’ufficio stampa della Corte. 

Inoltre, sono ammissibili:

la richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Contratto di lavoro a tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”; la richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;

la richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;

la richiesta di referendum abrogativo denominata ‘Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici’.

In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che – “la Corte ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario“.

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